Nell'articolo di oggi analizzeremo due ordinanze, apparentemente identiche, in cui i tribunali si sono pronunciati sulla differenza tra la notifica di un deposito elettronico autorizzato e non autorizzato presso il tribunale.
Come regola generale per la notifica del processo al tribunale, la notifica può essere effettuata per iscritto, in forma cartacea o elettronica. Una memoria redatta in forma elettronica senza autorizzazione ai sensi di una norma speciale deve essere successivamente notificata in forma cartacea o in forma elettronica autorizzata ai sensi di una norma speciale; se non viene successivamente notificata al tribunale entro dieci giorni, la memoria viene ignorata. Il giudice non può chiedere un'ulteriore notifica dell'istanza. Quando il Codice di procedura civile (di seguito "C.P.C.") consente il deposito di un ricorso per via telematica (articolo 125, paragrafo 1, C.P.C.), ossia in una cancelleria elettronica, il deposito deve essere autorizzato.
Invio elettronico autorizzato
La prima delle decisioni a confronto è l'ordinanza emessa dalla Corte Suprema della Repubblica Slovacca nel procedimento n. 3 Cdo 105/2019,in cui il ricorrente ha contestato la violazione del diritto a un equo processo quando il Tribunale regionale di Bratislava ha respinto il suo ricorso. Il Tribunale regionale ha ritenuto che il ricorso del ricorrente fosse stato presentato dopo la scadenza del termine di legge per la sua presentazione. L'ordinanza impugnata è stata notificata al ricorrente il 22.08.2019, vale a dire che il termine di 15 giorni previsto dalla legge è iniziato a decorrere il 23.08.2017 e quindi l'ultimo giorno del termine è caduto il 06.09.2017. La ricorrente ha presentato il ricorso il 06.09.2017, tuttavia il suddetto ricorso è stato ricevuto sul Portale Centrale della Pubblica Amministrazione il 07.09.2017.
La Corte Suprema della Repubblica Slovacca in questo caso ha concluso che, al fine di preservare il termine per la presentazione di un ricorso, il momento dell'invio del deposito elettronico firmato ai sensi della legge sull'e-Government sarà decisivo in questo caso, senza la necessità di provare ulteriormente il momento dell'effettiva consegna del deposito da questo sistema al tribunale designato. Il contendente non può essere gravato dal successivo trasferimento dei dati dal portale al tribunale designato, poiché non ha alcuna possibilità di influenzare tale fase della notifica. La Corte sostiene inoltre che, nella misura in cui la Corte d'appello ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto intempestivo, tale errore procedurale ha impedito al ricorrente di esercitare i suoi diritti procedurali in misura tale da violare il diritto a un equo processo e il ricorrente ha validamente invocato un motivo di ricorso ai sensi dell'articolo 420, lettera f), del Codice di procedura civile (C.p.c.). La Corte Suprema ha quindi annullato l'ordinanza della Corte d'appello e ha rinviato la causa ad essa per un ulteriore procedimento.
La seconda decisione comparabile è la risoluzione della Corte costituzionale del 1° aprile 2020, caso n. IV ÚS 115/2020. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha violato i suoi diritti ai sensi della Costituzione e della Convenzione e lo ha privato del suo diritto alla tutela giudiziaria. Il ricorrente ha presentato un reclamo contro l'ordinanza del tribunale distrettuale, "che ha inviato via e-mail il 22 agosto 2019 alle 23:59h. a podatelnaOSDS@justice.sk e contemporaneamente via fax il 22.08.2019 alle 23:56. Successivamente, il querelante ha notificato al Tribunale distrettuale una copia cartacea del reclamo il 30.08.2019. La Corte distrettuale ha respinto il reclamo del querelante come intempestivo in quanto è stato ricevuto dalla Corte distrettuale per via elettronica senza autorizzazione il 23 agosto 2019 alle ore 00:00, ossia dopo il termine di legge,2 e per quanto riguarda il deposito via fax, questo poteva essere effettuato solo ai sensi dell'articolo 42 del Codice di procedura civile. Infatti, dal 01.07.2016, ai sensi dell'articolo 125(1) del C.P.C., il deposito può essere effettuato per iscritto, sia in forma cartacea che elettronica. Questo è un elenco esaustivo delle possibilità di deposito da parte di una parte. Queste forme di deposito unificano la terminologia della norma procedurale e la terminologia sostanziale sulla forma scritta di un atto legale. Non è più possibile, come nel caso dell'articolo 42 del CCP, depositare una memoria scritta via telefax". (Cfr. ŠTEVČEK.M. e altri: Codice di procedura del contenzioso civile. Commentario. Praga : C. H. Beck, 2016, p. 447).
Il denunciante ha contestato la conclusione giuridica della corte distrettuale secondo la quale non ha presentato il reclamo fino al 23 agosto 2019, in quanto lo aveva già presentato via e-mail il 22 agosto 2019, alle 23:59, e anche via fax il 22 agosto 2019, alle 23:56. Pertanto, aveva già presentato il reclamo "elettronicamente in due modi il 22 agosto 2019, cioè entro il termine per la presentazione di un reclamo, o in modo tempestivo e non in ritardo".
Innanzitutto, la Corte costituzionale ha sottolineato che la forma di comunicazione elettronica scelta dal denunciante al momento della presentazione del reclamo non rientra nell'ambito di applicazione della legge sull'e-government, poiché l'invio in questione non è stato autorizzato. Ne consegue quindi che la regola secondo cui un invio elettronico viene effettuato inviandolo alla casella di posta elettronica di un'autorità pubblica non può essere applicata alla forma di comunicazione elettronica scelta dal denunciante. Tuttavia, per quanto riguarda la comunicazione elettronica ordinaria, il Tribunale di primo grado ha stabilito in un'altra causa che, ai fini della conservazione del termine di impugnazione, non è determinante il momento dell'invio dell'e-mail, ma il momento della ricezione del messaggio di posta elettronica da parte del giudice; l'impugnazione si considera notificata il giorno in cui l'e-mail è stata ricevuta dal giudice, anche se ciò è avvenuto dopo l'orario di ufficio del giudice. In questo contesto, vale la pena sottolineare che nel caso di specie il ricorrente non ha utilizzato il portale eClaims, ma un servizio di posta elettronica tradizionale per presentare un reclamo elettronico non autorizzato.
La Corte costituzionale ha concluso che l' uso di un normale servizio di posta elettronica comporta l'uso diretto e immediato di un mezzo tecnico mediante il quale viene effettuata la trasmissione di un messaggio di dati (elettronico) dal mittente al destinatario. In questa forma di comunicazione elettronica, una specifica applicazione (servizio) di posta elettronica non può essere considerata come l'autorità obbligata a consegnare l'invio ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 5, del Codice Civile. A questo proposito, il momento decisivo è quello in cui il messaggio di posta elettronica è stato consegnato al tribunale competente e non quello in cui il messaggio di posta elettronica è stato inviato.
La Corte costituzionale fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica Ceca, che si basa sulla conclusione giuridica che la comunicazione elettronica via e-mail (o anche via telefax) non è una comunicazione attraverso un'autorità che è obbligata a consegnare un documento, quindi il momento decisivo è quello della consegna del documento al tribunale (cfr. ad esempio I. ÚS 250/05, III. ÚS 2361/08 e IV. ÚS2492/08). Ciò è dovuto anche alla natura della comunicazione via e-mail, in quanto il tribunale può accertare che una persona ha depositato una determinata memoria solo quando questa gli viene consegnata, dato che la parte mittente è costituita esclusivamente dalla persona, dal dispositivo hardware da essa scelto e dall'applicazione di posta elettronica da essa scelta. In aggiunta a quanto sopra, si deve anche tenere presente che provare il momento dell'invio di un messaggio di posta elettronica con mezzi ordinari, ad esempio con il cosiddetto screenshot, ossia una fotografia dello schermo (scelta anche dal ricorrente), o con mezzi più avanzati, ad esempio con l'esportazione di dati da un log del server nel formato di un file di testo, è relativamente facile da alterare per una persona esperta. Una prova indiscutibile del momento dell'invio di un'e-mail richiederebbe intrinsecamente, nei casi controversi, una prova quasi esperta da parte di un'entità certificata basata sull'accesso diretto al sistema del mittente dell'e-mail. Queste considerazioni pratiche supportano anche la conclusione giuridica che , nel caso di comunicazioni elettroniche sotto forma di e-mail ordinarie, è il momento della consegna del messaggio di posta elettronica a essere decisivo, non il momento dell'invio.
Conclusione
In conclusione, si può riassumere che nel caso di un deposito elettronico autorizzato presso il tribunale tramite il portale e-Claim, il momento decisivo è quello dell 'invio del deposito (autorizzato), mentre nel caso di un deposito sotto forma di e-mail regolare (non autorizzato), il momento decisivo è quello della consegna del messaggio e-mail al destinatario, e non quello dell'invio dell'e-mail[1].
Risorse:
Risoluzione della Corte Suprema della Repubblica slovacca, caso n. 3 Cdo 105/2019
Risoluzione della Corte Costituzionale della Repubblica Slovacca, Caso n. IV. ÚS 115/2020
[1] Per quanto riguarda gli invii tramite posta elettronica ordinaria (non autorizzata), aggiungiamo che l'obbligo di consegnare il documento in aggiunta in forma cartacea o elettronica autorizzata entro dieci giorni non è influenzato dalle conclusioni di cui sopra.
Autore:
Mons. Ivan Poruban
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