
La nuova legge sul registro delle imprese modifica non solo la procedura di registrazione stessa, ma anche le norme relative alla costituzione delle società, ai trasferimenti di quote societarie, alle decisioni dei soci e alla rappresentanza nei procedimenti di registrazione.

Uno dei cambiamenti più significativi è l’estensione delle competenze del notaio in qualità di responsabile della registrazione, il quale, oltre alla registrazione delle modifiche dei dati, può ora provvedere anche alle prime iscrizioni delle società (ad eccezione delle prime iscrizioni o delle modifiche delle iscrizioni conseguenti a una trasformazione, a una trasformazione transfrontaliera o a un cambiamento transfrontaliero della forma giuridica, che possono essere effettuate solo dai tribunali del registro). Con una gamma più ampia di forme giuridiche, è quindi possibile scegliere, in caso di prima iscrizione o di modifica dell’iscrizione, tra il tribunale del registro e il notaio in qualità di conservatore del registro. Questa possibilità presenta tuttavia alcune limitazioni: il notaio non può effettuare la registrazione se ha preparato i documenti di iscrizione relativi alla persona interessata.

La nuova normativa rende più rigorosi anche i requisiti formali di diversi documenti delle società commerciali. L’atto costitutivo, nei casi previsti dalla legge, deve essere redatto sotto forma di atto notarile o di documento autenticato da un avvocato. La stessa alternativa si applica, ad esempio, al contratto di cessione di una quota sociale in una società a responsabilità limitata. Per alcune deliberazioni dell’assemblea generale, invece, è richiesta la certificazione dello svolgimento della stessa mediante atto notarile. In caso di deliberazione corrispondente da parte dell’unico socio, la legge ammette la forma di atto notarile o l’autenticazione da parte di un avvocato.

Cambiano anche le norme relative alla rappresentanza nel procedimento di registrazione. Se il richiedente non agisce personalmente, può essere rappresentato, sulla base di una procura, da un avvocato, un notaio o una persona fisica che sia suo dipendente. Nella preparazione dell’iscrizione nel registro delle imprese sarà quindi necessario prestare attenzione non solo ai documenti stessi, ma anche alle modalità corrette di rappresentanza e di presentazione della domanda.

La legge, inoltre, allenta le norme relative alle società a responsabilità limitata unipersonali, eliminando il divieto della cosiddetta “catena di società unipersonali” e la limitazione al numero di società in cui una persona fisica può essere socio unico. Un’altra novità è la possibilità di riservare la ragione sociale per un periodo di 60 giorni prima ancora dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.

La nuova normativa comporta anche un’ ulteriore digitalizzazione del registro e la riduzione della presentazione duplicata di dati e documenti. Vengono introdotti un archivio di documenti, nuovi meccanismi di armonizzazione dei dati e, in relazione all’estensione dell’abilitazione agli avvocati, anche un Registro centrale delle abilitazioni a carattere riservato, gestito dall’Ordine degli avvocati slovacco. In caso di inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dalla legge, il tribunale di registrazione può infliggere una sanzione amministrativa fino a 4 000 euro, anche ripetutamente.

La nuova normativa introduce quindi non solo modifiche tecniche al registro delle imprese, ma anche nuove regole pratiche per la costituzione e le modifiche delle società commerciali. Per ogni modifica prevista, sarà importante verificare in anticipo la forma richiesta per i documenti, le modalità di rappresentanza e se la registrazione sarà effettuata dal tribunale del registro o se potrà essere affidata a un notaio in qualità di ufficiale di registro.
Il testo integrale della nuova normativa è disponibile nella Raccolta delle leggi della Repubblica Slovacca con il numero di legge n. 29/2026 Z. z.