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Un riferimento a se stesso? L’ÚVO spiega perché non funziona.

In un appalto pubblico non è possibile riconoscere un riferimento rilasciato a se stessi. L’Ufficio per gli appalti pubblici (ÚVO) lo ha confermato in riferimento alle Linee guida metodologiche generali n. 4/2026.

Il problema fondamentale è dato dalla situazione in cui una persona giuridica esegue un incarico per conto proprio e successivamente rilascia autonomamente un attestato che ne certifica il completamento con esito positivo. Tale procedura costituisce di fatto una valutazione della propria attività, il che è in contrasto con il senso e lo scopo della referenza.

Le referenze negli appalti pubblici, infatti, non servono solo a documentare formalmente le esperienze pregresse. Il loro ruolo principale è quello di dimostrare che l’offerente o il candidato dispone delle capacità materiali e di personale necessarie, della competenza tecnica e dell’esperienza sufficiente per l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto richiesto. Allo stesso tempo, devono confermare che in passato abbia dimostrato di essere in grado di adempiere in modo corretto e soddisfacente ai propri obblighi nei confronti del committente.

Un presupposto fondamentale è quindi l’esistenza di un acquirente indipendente. Quest’ultimo deve essere una persona diversa dal candidato stesso o da chi manifesta interesse per l’appalto pubblico.

Da quanto sopra esposto risulta che, ad esempio, i lavori edili realizzati nell’ambito di un proprio progetto immobiliare non possono essere successivamente indicati come commessa di riferimento. Il semplice fatto che la società abbia realizzato con successo il progetto non è sufficiente: se i lavori sono stati eseguiti per conto proprio, manca un committente indipendente in grado di confermare oggettivamente la loro corretta esecuzione.

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