
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente emesso un'interessante decisione nella causa C-282/24 (16 ottobre 2025). La sentenza contiene un'importante regolamentazione per le amministrazioni aggiudicatrici e i fornitori in materia di adeguamenti dei prezzi, e lo fa nel contesto degli accordi quadro esistenti. La sentenza chiarisce come sia possibile rispondere a circostanze impreviste che possono verificarsi durante l'esecuzione di un contratto quadro senza la necessità di indire una nuova gara d'appalto.

La sentenza si concentra sulla questione se una modifica del modello di remunerazione nell'ambito degli accordi quadro - ad esempio, un adeguamento del rapporto tra prezzi fissi e variabili - possa portare a una "modifica della natura complessiva" del contratto che richiederebbe una nuova gara d'appalto (poiché una modifica della natura del contratto non è consentita dalle norme sugli appalti pubblici). Nella sua sentenza, la CGUE ha affermato che un adeguamento che non incide in misura rilevante sul valore dell'accordo quadro non è automaticamente considerato una modifica della "natura complessiva" dell'appalto e quindi non richiede una nuova procedura di appalto. È importante notare che tali modifiche possono essere apportate nell'ambito del contratto originario, a condizione che non comportino un cambiamento fondamentale dell'equilibrio tra le parti coinvolte.

A meno che le modifiche non alterino sostanzialmente l'equilibrio a favore di una delle parti (ad esempio, cambiando in modo significativo il prezzo o l'ambito della fornitura), non è necessario indire una nuova gara. Questo approccio offre alle amministrazioni aggiudicatrici una maggiore flessibilità, necessaria in situazioni in cui i prezzi o le condizioni di mercato cambiano in modo imprevedibile. Tuttavia, se tale cambiamento porta a una modifica sostanziale dell'equilibrio tra le parti, sarà necessario attuare una nuova procedura di appalto.

La sentenza chiarisce inoltre che il criterio decisivo per valutare la necessità di un nuovo appalto non è se la modifica sia in grado di influire sull'esito dell'appalto originario, ma piuttosto se la modifica alteri sostanzialmente la natura dell'appalto nel suo complesso. Ciò significa che il concetto di "cambiamento della natura complessiva" si riferisce solo alle modifiche più significative che comportano un'alterazione fondamentale dell'oggetto del contratto, del suo tipo o dell'equilibrio tra le parti.

Questa sentenza è un passo importante per chiarire le regole e la prassi per la modifica dei contratti quadro nel settore degli appalti pubblici e fornisce soluzioni concrete per chiarire quando è necessario un nuovo appalto e quando è possibile modificare il contratto senza compromettere la trasparenza e l'equità dell'intera vicenda.
Per saperne di più sulla decisione completa è possibile consultare direttamente il testo della sentenza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0282