
L'ente appaltante non può invocare l'urgenza dell'appalto se questa è stata causata da una sua decisione o da un'insufficiente preparazione del bando di gara. Questo principio è stato nuovamente confermato dalla Corte amministrativa suprema della Repubblica Slovacca in una controversia con la Regione autonoma di Trnava.

Oggetto del procedimento giudiziario era l’appalto per il servizio di trasporto urbano con autobus nella regione di Trnava. La Regione autonoma di Trnava ha impugnato la decisione n. 9928-9000/2021 del Consiglio dell’Ufficio per gli appalti pubblici, con la quale era stata accertata una violazione delle norme relative al ricorso alla procedura negoziata diretta. Poiché il Tribunale amministrativo di Bratislava ha respinto il ricorso della regione, quest’ultima si è rivolta alla Corte amministrativa suprema della Repubblica Slovacca. Tuttavia, non ha avuto successo nemmeno nel procedimento di cassazione.

Il problema fondamentale era dimostrare l’esistenza di circostanze che consentissero di derogare alla concorrenza standard.

Non è possibile optare per la procedura negoziata diretta solo perché l’amministrazione aggiudicatrice ha bisogno di aggiudicare l’appalto in tempi brevi. Si tratta di una procedura riservata a situazioni particolari, in cui deve sussistere un motivo legale che ne giustifichi l’utilizzo. Allo stesso tempo, deve esserci un nesso inequivocabile tra l’evento straordinario, l’urgenza dell’appalto e la necessità di garantire una prestazione specifica.

In questo caso, la regione ha fatto riferimento alla pandemia di COVID-19 e ai cambiamenti che essa ha comportato sul mercato. Tuttavia, secondo il tribunale, la semplice esistenza della pandemia non costituiva una spiegazione sufficiente del motivo per cui fosse necessario ricorrere proprio alla procedura di negoziazione diretta.

Anche la natura del servizio appaltato ha svolto un ruolo importante. Il trasporto suburbano con autobus non rappresentava un’esigenza nuova, sorta improvvisamente a seguito della pandemia. La sua erogazione è proseguita sia prima dello scoppio della pandemia sia durante il suo decorso. Mancava quindi una svolta concreta e imprevedibile che potesse giustificare l’insorgere di un’urgenza straordinaria e impedire il ricorso alla procedura di gara standard.

La decisione contiene anche un’importante precisazione relativa alla responsabilità per la preparazione di una gara d’appalto. L’ente appaltante non può attribuire le conseguenze del proprio operato a un regime giuridico eccezionale. Se si trova in una situazione di urgenza, ad esempio perché ha annullato la gara o ha avviato troppo tardi la preparazione di una nuova gara, la sola urgenza derivante da tali circostanze non gli conferisce il diritto di eludere la concorrenza.

Da un punto di vista pratico, è quindi necessario distinguere tra l’urgenza determinata da una circostanza esterna effettivamente eccezionale e la pressione temporale derivante dal comportamento dello stesso committente. Queste situazioni non possono essere equiparate.

Il messaggio della sentenza è chiaro: una procedura di aggiudicazione eccezionale non può servire a rimediare a una pianificazione inadeguata. L’amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di dimostrare non solo di trovarsi in una situazione di urgenza, ma anche che tale situazione sia derivata da motivi che soddisfano i presupposti di legge per il ricorso alla procedura negoziata diretta.